(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6
                       dell'11 febbraio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, lettera  a)
della  legge  regionale  gennaio 1988, n. 3, il Centro di riferimento
regionale  provvede  all'allestimento  del  Registro   dei   donatori
volontari di midollo osseo - R.E.D.M.O. - secondo le norme di legge.
   2.  Il  Registro  e' costituito dall'elenco dei donatori volontari
clinicamente idonei tipizzati completamente per i loci HLA-A, CW,  B,
DR, DQ, e concorre con gli altri Registri regionali alla costituzione
del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
   3.  La  selezione  dei  donatori  e'  effettuata  sulla  base  dei
protocolli di cui agli allegati A, B,  C,  D,  ed  E  della  presente
legge.
   4. Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi
e  sulle  modalita'  della  donazione  nonche'  sui  rischi  ad  essa
connessi.
   5. L'attivazione del donatore compatibile e' effettuata secondo le
modalita' previste dall'allegato F della presente legge.